La sentenza pubblicata e commentata sinteticamente dall’Avv. potentino Donatello Genovese. Il racconto del sito www.cassazioine.net

“Un DPCM non può disporre alcuna limitazione della libertà personale, trattandosi di fonte meramente regolamentare di rango secondario e non già di un atto normativo avente forza di legge; neppure una legge (o un atto normativo avente forza di legge, qual è il decreto-legge) potrebbe prevedere in via generale e astratta, nel nostro ordinamento, l’obbligo della permanenza domiciliare disposto nei confronti di una pluralità indeterminata di cittadini, posto che l’art. 13 Cost. postula una doppia riserva, di legge e di giurisdizione, implicando necessariamente un provvedimento individuale, diretto dunque nei confronti di uno specifico soggetto, in osservanza del dettato di cui al richiamato art. 13 Cost.”. Così scrive su Facebook l’avvocato Donatello genovese, riferendosi ad una sentenza emessa dal Giudice Dario De Luca del Tribunale di Reggio Emilia. Per sintetizzare la vicenda ci rifacciamo – riproponendola in uno con la riproduzione del provvedimento nelle foto a corredo – a quanto pubblicato dal sito www.cassazione.net: nel pieno della prima ondata della pandemia, a dispetto dei rigidi divieti governativi, un uomo e una donna di Correggio (Reggio Emilia) escono di casa. E’ il 13 marzo del 2020. E quando i Carabinieri li fermano, i due presentano una autocertificazione fasulla. C’è scritto che sono usciti perché la donna deve fare delle analisi e vuole essere accompagnata, ma non è così. I Carabinieri accertano che la donna non ha fatto tappa in ospedale, quel giorno, come ha giurato ai militari. A quel punto la coppia viene denunciata e finisce sotto processo. Pochi giorni fa, a gennaio del 2021, il Tribunale di Reggio Emilia li ha assolti entrambi “perché il fatto non costituisce reato”. Non solo. Il giudice di Reggio Emilia sancisce anche l’illegittimità del DPCM dell’8 marzo del 2020 che autorizzava le persone a uscire di casa solo “per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, spostamenti per motivi di salute”. Ne scrive il sito Cassazione.net. Spiega il giudice di Reggio Emilia che il DPCM non può imporre l’obbligo di permanenza domiciliare, neanche in presenza di un’emergenza sanitaria. L’obbligo di permanenza domiciliare è – viceversa – una sanzione penale che può essere decisa dal magistrato per singole persone “per alcuni reati, e soltanto all’esito del giudizio”. Sempre il giudice di Reggio Emilia ricorda che la Corte Costituzionale stabilisce delle garanzie molto forti, a protezione del nostro diritto a uscire di casa quando vogliamo e di andare dove crediamo. Quando ad esempio le forze dell’ordine chiedono il Daspo per un tifoso violento – che dunque resterà in casa durante le partite – deve subito intervenire un giudice per vautare se la richiesta è proporzionata alla condotta dell’ultrà. Solo se le sue azioni sono state davvero violente e illegittime, allora il giudice gli impedirà di andare allo stadio. Ancora il giudice chiarisce che un DPCM, un decreto del Presidente del Consiglio, è un semplice atto “regolamentare”, che dunque manca della forza normativa per costringere qualcuno a restare in casa. Certo, un DPCM probabilmente può imporre a qualcuno di non andare in zone infette, dove sono esplosi dei focolai mentre un divieto generalizzato – per tutti e in ogni luogo – è inaccettabile. La sentenza del Tribunale di Reggio Emilia ritiene nullo l’obbligo delle persone di compilare la autocertificazione per giustificare la loro uscita di casa. Dunque decade anche il presunto reato di falso ideologico che commettiamo quando autocertifichiamo il falso.