Presentato anche in qualità di candidato alle elezioni regionali e dichiarato inammissibile, in quanto in materia è stato già deciso accogliendo il ricorso di Mattia, Perrino e Leggieri. Una questione puramente cronologica?

di Angelomauro Calza

Almeno per gentilezza nei confronti di chi si è esposto, rispondiamo a quel che tanti cittadini si chiederanno: ma se al TAR erano stati presentati tre ricorsi contro il decreto della Presidente della Giunta regionale facente funzioni, Flavia Franconi, come mai si è saputo solo della dichiarazione di inammissibilità pèer quello presentato da Francesco Pagano di Idea, e dell’accoglimento di quello presentato da Antonio Mattia, Gianni Leggeiri e Giovanni Perrino? E il terzo? Quello presentato da Franco Gentilesca del PD, che fine ha fatto? Ve lo dice Angelomà: dichiarato inammissibile anche questo. Ma per motivi differenti da quello di Pagano. Lanotizia, comunque, non è tanto l’esito del ricorso, quanto il fatto che Gentilesca lo abbia presentato anche in qualità di candidato alle elezioni regionali: quindi, finalmente, un nome certo, un candidato certo per il centrosinistra, se non per il PD: tanto certo da presentare in qualità di candidato il ricorso. Franco Gentilesca, nelle dichiarate qualità di cittadino iscritto nelle liste elettorali per le elezioni del Consiglio regionale della Basilicata e di candidato a concorrere a tali elezioni, è insorto avverso il decreto  concernente la convocazione dei comizi per le elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Basilicata, deducendo in diritto la violazione di legge e l’eccesso di potere.La Regione Basilicata, costituitasi in giudizio, ha concluso per l’inammissibilità in rito, e per l’infondatezza nel merito del ricorso. Il TAR ha precisato in sentenza che nella stessa camera di consiglio è stato introitato in decisione anche il ricorso proposto da Gianni Leggieri, Giovanni Perrino, e Antonio Mattia avverso il medesimo decreto del Presidente della Giunta regionale del 20 novembre 2018, n. 260, impugnato nel presente giudizio. Detto ricorso è stato quindi definito con sentenza di accoglimento e, per l’effetto, di annullamento del decreto stesso. Deriva da ciò la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse del ricorso. In effetti, dal carattere di atto generale del decreto impugnato – scrive il TAR in sentenza – consegue che l’intervenuto annullamento giurisdizionale ne ha determinato la caducazione, nella sua interezza, con efficacia erga omnes. La decisione di annullamento, che per i limiti soggettivi del giudicato esplica in via ordinaria effetti soltanto fra le parti in causa, acquista, infatti, efficacia erga omnes nel caso di atti a contenuto generale e inscindibile, ovvero di atti a contenuto normativo, nei quali gli effetti dell’annullamento non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti, essendosi in presenza di un atto a contenuto generale sostanzialmente e strutturalmente unitario, il quale non può esistere per taluni e non esistere per altri. Da queste considerazioni discende la declaratoria di improcedibilità del ricorso, ma resta il fatto che scopriamo in atti ufficiali che è uno dei candidati del Partito democratico o quantomeno del centrosinistra alla carica di Consigliere regionale.