Nessun beneficio per nessuna delle due parti in causa. Resta al momento irrisolto il dubbio se in periodo emergenziale vada garantito prima il diritto all’istruzione o quello alla salute, entrambi sanciti dalla Coastituzione.

di Angelomauro Calza

Il TAR ha emesso il suo pronunciamento: il Presidente Bardi deve riesaminare la sua ordinanza di chiusura delle scuole in Basilicata e presentare le sue nuove determinazioni in tempo per l’udienza collegiale che il Tribunale Amministrativo Regionale ha fissato per il giorno 2 dicembre prossimo.

Il Governatore lucano Vito Bardi (ph. Luisa Calza)

Il Governatore lucano Vito Bardi (ph. Luisa Calza)

Fin qui nulla da eccepire: ci sta un ricorso, c’è stato un primo esame degli atti che ha portato il TAR a richiedere a Bardi documentazione aggiuntiva per potersi esprimere con maggiori elementi di giudizio, e si è espresso argomentando con dovizie di particolari il successivo pronunciamento di invitare il Presidente lucano a riesaminare il suo provvedimento. Quindi prossima udienza il 2 dicembre. …che poi è il giorno prima della scadenza dell’Ordinanza di Bardi. Che vale a dire che se il TAR decide che Bardi ha ragione, le scuole restano chiuse fino al 3, se invece decide che devono riaprire riaprono il 3 (sempre che il Presidente non decida di prorogare i termini previsti nella prima ordinanza con un nuovo provvedimento). Del resto lo stesso Decreto del TAR ad inizio pagina 4 recita che “quando il collegio avrà modo di esaminare le questioni sollevate con il ricorso in esame, sarà praticamente venuto meno l’interesse ad una decisione cautelare e/o di merito”. Quindi nella competizione tra diritto allo studio e diritto alla salute, quanto conta questa diatriba di principi generali della Costituzione? Di fronte a una situazione di emergenza cosa è chiamato a fare chi deve decidere, pur nelle indicazioni precise e puntuali indicate nel provvedimento del TAR? Come viene stabilita la priorità tra i due principi costituzionalmente garantiti? Alla fine a che serve stà sentenza, quale che sia il suo legittimo e giusto pronunciamento finale? Alla fine, in soldoni, serve a niente, mentre la trattazione del caso è servita a impegnare tempo e risorse che potevano essere impiegate meglio con altri casi. Ed è servita a produrre un costo per la collettività, ma all’atto pratico nessun beneficio. Eppure di sicuro ci sarà chi canterà vittoria e chi invece digerirà il boccone amaro della soccombenza, questioni di principio ma non effetti reali. Forse potrà servire come indicazione per futuri eventuali provvedimenti, a sottolineare una competizione di pensiero di portata nazionale che ha già visto il TAR Puglia riaprire le scuole chiuse da Emiliano? Vabbè, allora solo questioni di principio e la domanda seria è: ma possiamo nel 2020 ancora tollerare che lo Stato sopporti costi di questo tipo? I tempi della giustizia sono quelli che sono, per carità, le procedure pure, e il TAR ha dovuto compiere e ha compiuto comunque il suo dovere, ma i ricorrenti si sono fatti questi calcoli? Hanno calcolato che probabilmente questa era la fine preannunciata del film? A me personalmente questa vicenda, comunque si concluda, fa ridere. Amaramente.

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