A sole 24 ore dalle note di osservazioni di ASPAT Basilicata e della CICAS Sanita Privata Basilicata e a quelle espresse in videoconferenza da Sanità Futura riguardo alcune “disattenzioni” che presentavano le modalità di riapertura dei Centri ambulatoriali privati, il Dirigente Generale del DIpartimento delle Politiche della Persona della Regione BAsilicata, Ernesto Esposito, ha inviato alle tre organizzazioni, al Direttore Generate de1l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza al Direttore Generate del1’Azienda Sanitaria Locale di Matera,al Direttore Generale de11’Azienda regionale Ospedaliera San Carlo di Potenza e al Direttore Generale de11’IRCCS CROB di Rionero in Vulture una nota di risposta in cui sostanzialmente recepisce le osservazioni fatte rilevare e modifiche le precedenti. Un apprezzabile comportamento teso ad armonizzare le azioni positive che dovranno portarci seppur gradualmente ad una quotidianità non emergenziale e serena.
Correttamente, così come riportata integralmente la nota della Cicas, riportiamo integralmente anche la risposta del Dirigente Generale
OGGETTO: MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID- 19: DISPOSIZIONE PER IL TERRITORIO DELLA REGIONS BASILICATA.

Il Dirigente Ernesto Esposito
Si fa riferimento alla disposizione regionale di cui alia nota, prot. n.73407/13A2 del 5.5.2020 integrata dalla nota prot.n.74173/13A2 del 6.5.2020, concemente la ripresa progressiva ed in sicurezza dell’attivita sanitaria e sociosanitaria erogata dalle strutture sanitarie pubbliche e private regionali, il cui contenuto, data 1’attuale situazione estremamente mutevole e sulla base delle le valutazioni del Comitato Tecnico Nazionale, potrebbe in pochi giomi subire un cambiamento in senso migliorativo o restrittivo.
A tale riguardo ed in riscontro alle note trasmesse da11’ASPAT Basilicata e dalla CICAS Sanita Privata Basilicata e alla videocoriferenza con Sanita Futura, associazioni di categoria rappresentative delle strutture sanitarie private accreditate per le prestazioni ex art.25 ed ex art.26 Legge n.833/78 (cfr. note acquisite rispettivamente al protocollo regionale n.74491 e n.74594 del 6.5.2020), st ritiene necessario premettere quanto segue.
L’attivita riabilitativa, ne1 rispetto di quanto previsto dalle Linee guida del 1998, dal Piano di Indirizzo per la Riabilitazione del 2011 e dalla DGR n.1373/2014, puo essere erogata in regime di ricovero,
ordinario o diurno (day hospital), in regime di assistenza specialistica ambulatoriale/day service presso ambulatori di medicina fisica e riabilitazione e nel1’ambito del1’assistenza territoriale domiciliare, ambulatoriale, semiresidenziale o residenziale.
Le prestazioni di recupero e rieducazione funzionale ex art.25 Legge n.833/78, di cui al DM 22.7.1996 che ne definisce per alcune anche i tempi minimi di erogazione, sono erogate in regime ambulatoriale e possono essere erogate a domicilio de11’utente in condizioni di non autosufficienza, permanente o transitoria, che necessita di assistenza a domicilio in quanto intrasportabili, a seguito di prescrizione medica riportante, ne1 quesito diagnostico, 1’indicazione della condizione di accesso (cfr. DCR n.60312017).
Le prestazioni di riabilitazione estensiva ex art.26 Legge n.833J78 sono erogate in regime ambulatoriale, domiciliare, residenziale e semiresidenziale nel rispetto di quanto disposto nella DGR n.1574/2014 che disciplina ne anche la durata complessiva giomaliera degli accessi.
Tanto premesso, relativamente a1l’A/IegaioA di cui alla nota prot. n.73407/13A2 del 5.5.2020, si precisa che:

Il Dirigente Generale Esposito con l’Assessore Leone al lavoro
- le strutture sanitarie pubbliche e private regionali possano erogare ie prestazioni, in regime ambulatoriale, domiciliare e semiresidenziale, a partire dall’11.5.2020, a condizione che siano in grado di garantire le misure minime indicate ne1l’a11egato AllegatoA, previa comunicazione all’Azienda Sanitaria territorialmente competente comprensiva della dichiarazione di garanzia delle misure di cui a1 citato allegato;
- l’autocertificazione di cui alla lettera A) punto 4. si rilascia nel rispetto della normativa nazionale vigente ovvero ai sensi degli artt. 46 e 47 e nel rispetto delle disposizioni richiamate dall’art.76 del DPR n.445J2000; a11’autocertificazione st allega un documento di riconoscimento in corso di validita dellegale rappresentante della struttura;
- le informazioni ulteriori rispetto a quelle gia previste nella lettera A) punto 9. sono disponibili anche su1 portale istituzionale del Ministero della Salute;
- la certificazione per gli spostamenti, di cui alla lettera A) punto 13. ed alla lettera B) punto 1., e disponibile anche su1 portale istituzionale del Ministero degli Intemi;
- le strutture sono tenute a garantire che i propri operatori sanitari effettuino i1 tampone per 1’accertamento della positivita da SARS-COV-2 (cfi. lettera A) punto e lettera C) punto 1.), concordando le modalita ed i tempi con la competente Azienda Sanitaria Locale. Pertanto, per la tutela della salute pubblica, gli operatori delle strutture sanitarie accreditate, pubbliche e private, regionali sono tenuti ad effettuare i1 tampone.
Relativamente a11’AIIegafo1, di cut alla nota prot. n.73407/13A2 de1 5.5.2020, st precisa infine che:
- ie strutture sanitarie private possano erogare le prestazioni ambulatoriali di recupero e rieducazione funzionale ex art.25 Legge n.833/78 e di riabilitazione estensiva ex art.26 Legge833/78 a condizione che rispettino i “CRITERI DI PRIORITA” previsti c . capitolo 1 pag.11), precisando che tutto cio avviene in un contesto, estremamente variabile e costantementemonitorato da1 Ministero, e pertanto riveste carattere t
emporaneo che puo mutare anche tra pochigiorni;
le strutture sanitarie, a rettifica di quanto previsto (c . capitolo 2, 12), non devono garantire per l’assistenza domiciliare 1’auto aziendale dedicata;
- il Manuale di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie della Regione Basilicata di cui alla DGR 2753/2005, revisionato con la DGR n.346/2018, nella macroarea “Percorso assistenziale” e nelle macroaree “Percor5o del Paziente” definisce la presa in carico del paziente quale primo elemento della fase “Cura e trattamento”;
- la disposizione regionale prevede per le strutture la possibilita e non 1’obb1igo di erogare le prestazioni a partire dall’11.5.2020 e non per il giorno 11.5.2020; in ogni caso, la ripresa de11’attivita é subordinata a1 rispetto delle misure minime indicate ne11’a1legato AllegatoA, dichiarate dalla struttura ne11’autocertificazione richiesta;
- La durata del trattamento riabilitativo per ie prestazioni estensive ex art.26 legge n.833/78 in regime ambulatoriale, a rettifica di quanto previsto (c . capitolo 3 paragrafo 3.1 pag.13), e di 60 minuti e gIi ulteriori 10 minuti saranno utilizzati per la disinfezione chimica o fisica de11’ambiente, degli arredi e degli attrezzi;
- le strutture sanitarie private, a rettifica di quanto previsto (car. capitolo 2 11 e capitolo 3 paragrafo
3.3 prig.14), non devono proporre all’Azienda Sanitaria Locale l’attivazione/ripresa dei trattamenti ambulatoriali di recupero e rieducazione funzionale ex art.25 Legge n.833/78.