Nel Palazzo di via Verrastro corrono voci di una nota inviata ai DG, ai Dirigenti, agli assessori, al Consiglio regionale e per conoscenza a Bardi: “il vecchio Esecutivo resta in carica fino all’insediamento del nuovo”, reciterebbe, ma lo Statuto non dice così

di Angelomauro Calza

 

Rumors da via Anzio (ma sicuramente notizia falsa) parlano di un chiarimento che dall’Ufficio di Gabinetto del presidente sarebbe stato inviato ai Direttori Generali, Dirigenti, Assessori e per conoscenza allo stesso Presidente, nonché al Presidente del Consiglio regionale, al Segretario Generale del Consiglio, al Dirigente dell’Ufficio legislativo e alla Segreteria delle Commissioni Consiliari. Di cosa si tratta? O si tratterebbe, per la precisione? Della scadenza della legislatura in stretto rapporto alla prorogatio della Giunta regionale. In soldoni, nel chiarimento che sarebbe stato inviato si spiega che affinché non vi sia soluzione di continuità fra la Giunta in carica al 23 marzo 2024, cioè alla scadenza della legislatura, e la prima Giunta della nuova legislatura il termine della prorogatio scade nel giorno precedente la nomina della Giunta medesima. In buona sostanza si chiarisce che le disposizioni statutarie a garanzia della continuità di funzionamento degli organi della Regione previsti dall’art. 121 della Costituzione consentono che gli stessi, fino all’insediamento dei propri successori, possano continuare a funzionare seppure con la reductio potestatis. Cioè, molto più semplicemente, la Giunta continua a funzionare per gli affari correnti fino a un momento prima dell’insediamento del nuovo Esecutivo. Ma non è che i rumors rilanciano una fake news? Il dubbio sorge legittimo e di seguito cerchiamo di spiegare perché. L’individuazione del giorno (dies ad quem) in cui cessa la prorogatio è materia di decisione statutaria della Regione, fermo restando di doversi muovere in armonia con la Costituzione. Nella Regione Basilicata la questione è affrontata agli artt. 25, 54 e 91 dello Statuto. Ma, come si osserverà in seguito, anche all’art. 48 ove si delineano, ai fini di una lettura sistematica del testo, significativamente, le funzioni del Presidente. L’art. 25 si riferisce quasi unicamente agli eletti del Consiglio regionale. Al di là di ogni considerazione, il dato letterale delle norme Statutarie regionali si ritiene appaiano non suscettibili di diversa interpretazione. L’art. 54, comma 2, si riferisce, con norma espressa esclusiva, al caso di scioglimento del consiglio regionale per “impedimento personale, morte o dimissioni volontarie del presidente della giunta regionale”.  Per conseguenza, alla lett. c) del medesimo comma, si dispone che: “le funzioni “della giunta sono prorogate “sino alla proclamazione del nuovo Presidente della Regione, limitatamente all’ordinaria amministrazione e agli atti indifferibili”. In questo ambito, trattandosi di norma specialis, non ricade la fattispecie dello scioglimento dell’assemblea regionale per fine legislatura. Il princìpio affermato, in ogni caso, fa sì che l’istituto della prorogatio (della Giunta) cessa il giorno della proclamazione dal nuovo Presidente della regione, vale a dire all’atto della proclamazione del (nuovo) Presidente effettuata dall’ufficio centrale elettorale regionale presso la Corte di Appello del Tribunale competente. In tal caso riaffiorano e prendono corpo, in tutta evidenza, i poteri e le funzioni del (nuovo) Presidente, proclamato eletto, in ragione dell’art. 48 dello Statuto. Il Presidente della Regione assomma a sé tutti i poteri e le funzioni inerenti la carica, sia pure temporaneamente in forma non piena, rappresentando la Regione, dirigendone la politica, e quant’altro. E’ da escludersi, anche ragionevolmente, una prorogatio della Giunta (uscente dalla legislatura cessata) ben potendo l’organo di vertice politico (il Presidente) nominare con somma urgenza i nuovi componenti della giunta anche immediatamente dopo la proclamazione, tanto più in esito all’elezione diretta. E’ lo stesso Statuto a disporre che il Presidente, “entro 10 giorni” dalla proclamazione nomina i componenti della Giunta. Sicchè all’atto della proclamazione del nuovo Presidente decade la vecchia Giunta e il (nuovo) Presidente assorbe in sé tutte le deleghe fino alla nomina, entro pochi giorni, della nuova Giunta. Ipotizzare una prorogatio delle funzioni della Giunta uscente sino all’insediamento della nuova Giunta, per quanto rilevato dallo statuto regionale, significherebbe oltrepassare i limiti riconducibili alla natura di organo in prorogatio e in tal senso censurabile per violazione delle disposizioni Statutarie. E’ l’art. 91 primo comma dello stesso Statuto a chiarire che alla scadenza (naturale) della legislatura “il Presidente della giunta e la giunta” sono prorogati sino alla proclamazione (e non sino all’insediamento) degli eletti i quali entrano nell’esercizio delle proprie funzioni proprio all’atto della proclamazione (da parte dell’ufficio centrale regionale presso la Corte d’appello competente) acquisendo le prerogative e i diritti inerenti la carica. E’ di tutta evidenza che, in armonia con l’istituto stesso della prorogatio, i poteri della giunta sono prorogati, come nel caso del periodo antecedente le elezioni una volta indetti i comizi elettorali, ma solo sino alla proclamazione del nuovo Presidente e degli eletti, Presidente eletto peraltro a suffragio universale e diretto, contestualmente al consiglio regionale, a massimo organo di vertice politico della Regione. Ecco perché si ritiene che le notizie che circolano e che parlano di un chiarimento da parte dell’Ufficio di Gabinetto che sostiene la prorogatio della Giunta anche dopo la proclamazione del Presidente sono prive di fondamento: una delle tante fake news che vengono diffuse. Anche perché, tra l’altro, ci troveremmo di fronte ad una giunta composta di soli esterni, sia pure per una manciata di giorni, e questa manciata di giorni agli assessori esterni la pagherebbero le casse pubbliche. E poi, diciamola brutalmente: 10 giorni in più da assessore quasi senza poteri… cui prodest? Oh, che poi se sbagliamo noi a ritenerla una fake pure può essere, ma ci auguriamo e siamo certi di non sbagliarci.

 

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